Art. 61.
(Sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado).

      1. L'appellante, nell'atto d'appello o con separata istanza, può chiedere alla corte d'appello tributaria la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, anche per quanto riguarda le spese del giudizio, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. È applicabile l'articolo 283 del codice di procedura civile.
      2. Si applicano le condizioni, la procedura e i termini di cui all'articolo 47, salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.
      3. Il giudice d'appello, con ordinanza motivata non impugnabile, può disporre che l'esecuzione della sentenza sia sospesa, eventualmente con la prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, in caso di comprovato pericolo per la riscossione.
      4. In caso di accoglimento della richiesta di sospensione, l'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente previdenziale, l'ente locale o regionale, o l'agente della riscossione non deve iscrivere a ruolo, neppure a titolo provvisorio, o richiedere alcuna somma o garanzia.
      5. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza d'appello, ai sensi degli articoli 37 e 59.